Art. 2.
(Norme di attuazione).

      1. Con apposite norme di attuazione da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono disciplinate le modalità di alternanza e di rotazione delle cariche previste dagli articoli 54, secondo comma, e 89, ottavo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotti dall'articolo 1 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine sono revocate le nomine e gli incarichi di vertice conferiti

 

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da almeno un anno. La provincia autonoma di Bolzano e gli altri enti che ne hanno titolo procedono alle nuove nomine e designazioni modificando per ciascun incarico e nomina il gruppo linguistico del soggetto designato o nominato rispetto al precedente.
      2. Sino alla emanazione delle norme di attuazione che disciplinano le sperimentazioni previste dall'articolo 19, primo comma del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, le intendenze scolastiche di ciascun gruppo linguistico procedono direttamente, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
      3. Con apposite norme di attuazione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono disciplinate le modalità di riconoscimento degli attestati di bilinguismo previsti dall'articolo 19, quarto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotto dall'articolo 1 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine e sino alla emanazione delle predette norme di attuazione, al compimento con profitto del ciclo della scuola primaria, al conseguimento del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e al conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, il medesimo istituto rilascia anche gli attestati di conoscenza delle due lingue riferiti al corrispondente titolo di studio secondo la corrispondenza stabilita dall'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.